(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 33  del
                           10 luglio 2019) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge:  
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. n. 117, comma quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, dello Statuto; 
  Visto il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento  delle
norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi  del  lavoro
con quelle sul trattamento giuridico - economico del personale  delle
ferrovie, tranvie  e  linee  di  navigazione  interna  in  regime  di
concessione); 
  Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento
alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia  di
trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della  legge
15 marzo 1997, n. 59); 
  Vista la legge regionale 31  luglio  1998,  n.  42  (Norme  per  il
trasporto pubblico locale); 
  Considerato quanto segue: 
    1. Il regio decreto n.  148/1931,  all'art.  54  dell'allegato  A
(Regolamento  contenente  disposizioni  sullo  stato  giuridico   del
personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione  interna  in
regime di concessione), prevede la costituzione di  un  consiglio  di
disciplina presso ciascuna azienda di trasporto, per  i  procedimenti
relativi  alle  sanzioni  disciplinari  individuate  dalla   medesima
normativa, disciplinandone la relativa composizione, nomina e durata; 
    2.   Risulta   necessario,   pertanto,    dettare    disposizioni
integrative,  modificando  la  legge  regionale   n.   42/1198,   per
l'attuazione delle suddette norme  in  riferimento  alla  figura  del
presidente. 
 
                               Approva 
 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Funzioni della regione. Modifiche all'art. 10 della  legge  regionale
                             n. 42/1998 
 
  1. Dopo il comma 2 dell'art. 10 della  legge  regionale  31  luglio
1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale), sono aggiunti i
seguenti: 
    «2-bis. Compete, inoltre, al presidente della  giunta  regionale,
la nomina, su richiesta delle aziende interessate, del presidente dei
consigli di disciplina delle aziende di trasporto, di cui all'art. 54
dell'allegato A  (Regolamento  contenente  disposizioni  sullo  stato
giuridico  del  personale  delle  ferrovie,  tranvie   e   linee   di
navigazione interna in regime di concessione), del  regio  decreto  8
gennaio 1931, n. 148  (Coordinamento  delle  norme  sulla  disciplina
giuridica  dei  rapporti  collettivi  del  lavoro  con   quelle   sul
trattamento giuridico  -  economico  del  personale  delle  ferrovie,
tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione). 
    2-ter. Per  l'individuazione  del  presidente  del  consiglio  di
disciplina trova  applicazione  il  seguente  ordine  decrescente  di
preferenza: 
      a) appartenenza alla Magistratura ordinaria; 
      b) appartenenza alla Magistratura onoraria; 
      c) esercizio pregresso  delle  funzioni  giudiziarie,  comprese
quelle onorarie; 
      d) esercizio, anche pregresso, per almeno un quinquennio  della
professione di avvocato, con  comprovata  esperienza  in  materia  di
diritto del lavoro; 
      e) esercizio di funzioni direttive inerenti alla  gestione  del
personale in enti pubblici o in aziende private. 
    2-quater.   La   regione   pubblica,   sul   proprio   sito   web
istituzionale, apposito avviso per la presentazione delle proposte di
candidatura. L'istruttoria delle domande viene svolta da parte di una
apposita commissione regionale, nominata ai sensi dell'art. 7,  comma
1, lettera k-bis), della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1  (Testo
unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale). 
    2-quinquies. Ciascuna azienda di trasporto puo' corrispondere  al
presidente del  proprio  consiglio  di  disciplina,  oltre  a  quanto
statuito dall'art.  54,  quinto  comma,  dell'allegato  A  del  regio
decreto n. 148/1931, una indennita' di funzione non superiore a  euro
300,00 per ogni giorno di seduta.». 
  La presente legge e'  pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  della
regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana. 
    Firenze, 5 luglio 2019 
 
                                ROSSI 
 
(Omissis).